Misure relative al marketing: divieti di pubblicità, promozione e sponsorizzazione

1962 Divieto di Pubblicità dei prodotti del tabacco Legge 165 del 10 aprile 1962
1983 Legge 52 del 22 febbraio 1983 (conversione Decreto 4 (10.01.1983)
1991 Divieto di pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta.

 

Decreto ministeriale 425 del 30 novembre 1991, in attuazione della Direttiva 89/552/CEE (pdf, 55 Kb)
1993 Divieto di sponsorizzazione di programmi da parte dei produttori del tabacco

 

Decreto 581 del 9 dicembre 1993 “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”,
2004 Regolamentazione pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco aventi carattere transfrontaliero, nonché la distribuzione gratuita dei prodotti del tabacco a scopo promozionale.

 

Decreto Lgs. n. 300 del 16 dicembre 2004 è stata recepita la Direttiva 2003/33/CE “Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco”
2016 L’etichettatura delle confezioni non deve riportare elementi (diciture, simboli, marchi ecc.) che promuovano il prodotto Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, che recepisce la Direttiva 2014/40/UE

 

Informazioni sulla salute ai consumatori

2016 Avvertenze Combinate: I pacchetti di sigarette devono riportare, oltre al messaggio che avverte sulla nocività del prodotto, anche una fotografia esplicita e il numero del telefono verde contro il fumo Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, ricezione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
Divieto nell’etichettatura di elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute, lo stile di vita, ad un gusto o un odore, etc
Divieto di informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, sulle confezioni (ingannevoli per il consumatore)